Requisiti di presenza a livello degli organi societari

Requisiti di presenza a livello degli organi societari

Le seguenti considerazioni sono limitate ad assemblee generali e riunioni del consiglio di amministrazione ("CdA") di società anonime svizzere ("SA"), non quotate in borsa.

Per quanto attiene al requisito di presenza degli azionisti in seno alle assemblee generali, il Codice delle obbligazioni svizzero ("CO") prevede che gli azionisti si riuniscano fisicamente in un unico luogo, affinché possano interagire tra di loro ed esprimere la loro volontà. Secondo il CO, un azionista ha la facoltà, o di rappresentare le proprie azioni personalmente, o di farle rappresentare da un terzo (tramite una delega) il quale, salvo disposizione contraria dello statuto societario, non deve necessariamente essere azionista. A differenza dell'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata svizzera, l'assemblea generale di una SA non può deliberare per via scritta (ad es. mediante lettera circolare) e gli azionisti non possono votare per iscritto. (...)